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Stampa ancora più parzialmente libera

Intercettazioni e dintorni

Stampa ancora più parzialmente libera

di CLAUDIO ACCHERI E FELICE MORAMARCO (13 06 2009)
http://www.flickr.com/photos/bright-political
 

Passa alla Camera il disegno di legge  sulle intercettazioni telefoniche, sul loro utilizzo, sugli obblighi per i magistrati e sulle nuove responsabilità che ne derivano per il mondo della stampa e dell’informazione

 ''Mi riservo di esaminare il testo approvato dalla Camera” ha dichiarato Napolitano, “di seguire il successivo iter parlamentare e prendere le decisioni che mi competono. Certo, ci sono molte cose da difendere e molte cose da rinnovare''.

 
Secondo molti membri dell’opposizione e autorevoli voci giornalistiche e giudiziarie qualcosa da difendere c’è. Qualcosa come l’indipendenza della Magistratura rispetto all’esecutivo e qualcosa come la libertà di stampa e il diritto di cronaca, che vede il riaffacciarsi del carcere  per i cronisti.
 

E mentre si attende il lavoro del Senato, la Federazione degli editori e la Federazione nazionale della stampa hanno diffuso una nota comune ''per rinnovare al Parlamento, al Senato e a tutte le forze politiche, l'appello a scongiurare l'introduzione nel nostro ordinamento di limitazioni ingiustificate al diritto di cronaca e di sanzioni sproporzionate a carico di giornalisti ed editori''.
 
Già, una possibile limitazione al diritto di cronaca. Vero è che il “diritto di cronaca” negli ultimi anni si è si è occupato di scandali più vicini al gossip che al ruolo di "cane da guardia del potere": la stampa dovrebbe fare qualche "mea culpa" se troppo spesso il cittadino associa le intercettazioni a telenovelas sudamericane dense di colpi di scena e sviluppi che prevedono un vero e proprio sviluppo “a puntate”. Insomma, più attenzione al newsmaking e al marketing che non alle esigenze dei cittadini e al diritto ad essere informati.
 
Il risultato di questo inflazionamento scandalistico, fa passare in second'ordine un dato fondamentale: il 90% delle intercettazioni disposte dalla Magistratura sono state avviate per indagare sui traffici di droga e i reati di stampo mafioso. Così come si dimentica che quello delle intercettazioni, è, di fatto, l’unico mezzo per fare luce su reati di tipo finanziario come l’insider trading, la concussione e la corruzione.

Queste le nuove norme che verrebbero introdotte dal ddl appena approvato alla Camera dal Berlusconi IV.
 
Telefonate e verbali saranno custoditi in un archivio presso la Procura.
Le registrazioni saranno fatte con impianti installati nei Centri di intercettazione situati nei distretti di Corte d'Appello, saranno i procuratori ad occuparsi di gestire e controllare questi centri, e avranno 5 giorni per depositare verbali e intercettazioni.
 
Occorrerà informare il presidente del Consiglio se si indaga sui servizi segreti. Infatti se un Pm volesse intercettare un telefono usato da esponenti dei Servizi dovrà informare entro 5 giorni il premier italiano, che potrà apporre il segreto di Stato. 


 
Si potranno usare le cimici solo per spiare nei luoghi in cui si è certi che si sta compiendo un'attività criminosa, con l’unica eccezione per i reati di mafia, terrorismo e per quelli più gravi, per i quali basteranno "sufficienti indizi di reato".
 
Per le altre indagini, potranno essere intercettati tutti i reati con pene oltre i 5 anni, compresi quelli contro Pubblica Amministrazione.
Per i crimini finanziari, corruzione, aggiotaggio etc, il Pm potrà chiedere di intercettare solo se ci saranno “evidenti indizi di colpevolezza” e solo se saranno "assolutamente indispensabili" per ottenere elementi probatori utili all’indagine.
 
Ci sarà un tetto di spesa stabilito dal ministero della Giustizia di concerto con il Csm.
 
Entro il 31 marzo, quindi, ogni procuratore trasmetterà una relazione sulle spese per le intercettazioni dell'anno precedente.
Le intercettazioni non potranno durare più di 60 giorni, divisi in tre tranches, la prima di 30 giorni, le altre due, se necessarie, da 15 giorni ciascuna.
Il controllo sulla stampa

Il giudice che rilascia “pubblicamente dichiarazioni” sul procedimento o su elementi dell’indagine ha l'obbligo di astenersi dal giudizio.
 
In caso di infrazione si provvederà con ammende da 500 a 1.032 euro per i pubblici ufficiali che ometteranno di esercitare “il controllo necessario a impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni”.

In caso di procedimento contro ignoti, le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze.
 Secondo la nuova legge ci sarà lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati “relativamente ai procedimenti penali a loro affidati”, salvo che l'immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca.
 
Cambia anche la norma sulle rettifiche, che dovranno essere pubblicate nella loro interezza, ma “senza commento”.
 
Il controllo sui blog e su internet
 
La nuova legge disciplinerà anche le informazioni instradate su internet: le dichiarazioni o le rettifiche devono essere pubblicate entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono pena la chiusura e il pagamento di multe che ammonterebbero a, circa, 25 milioni delle vecchie lire.

Carcere per i cronisti

Per le intercettazioni, anche quelle non più coperte da segreto, resta il divieto di pubblicazione anche parziale fino alla conclusione delle indagini preliminari.
Chi pubblicherà il contenuto di intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la pena minima sarà commutabile in una pena pecuniaria che potrà variare tra i 5mila e i 10mila euro.
La stessa pena sarà applicata anche per chi pubblica riassunti o atti e contenuti relativi a conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti, circostanze o persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione.
Gli editori dei giornali che violeranno il divieto di pubblicazione saranno puniti con multe fino a 465mila euro.
Sarà vietato pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino a quando l'indagato, o il suo difensore, non ne siano venuti a conoscenza (poi se ne potrà pubblicare il contenuto), a queste faranno eccezione le intercettazioni riportate nelle ordinanze, per le quali permarrà il divieto di pubblicazione.